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Vorresti investire nel mattone, ma credi di non avere risorse economiche a sufficienza? Molto probabilmente ti sbagli: oggi il crowdfunding immobiliare rende accessibile a tutti (o quasi) il più tradizionale degli investimenti.
In questo post analizzeremo la normativa italiana che riguarda questa opportunità così innovativa. Sapevi che il nostro Paese è il primo in Europa ad aver introdotto norme specifiche per l’equity crowdfunding?
Lo sbarco del crowdfunding in Italia
La nascita ufficiale del crowdfunding in Italia è avvenuta con il D.L. 179/2012. In questa fase, però, solo le cosiddette “start-up innovative” potevano approfittarne, offrendo ai potenziali investitori i loro prodotti finanziari tramite i portali web dedicati.
Il D.L. 3/2015, però, ha esteso l’accesso al crowdfunding anche alle piccole e medie imprese, purché di carattere innovativo, ed alle società che investono principalmente in start-up e PMI innovative. Da allora, la crescita del crowdfunding nel nostro Paese non si è più arrestata: con la Legge di Bilancio 2017 ed il D.L. 50/2017, ora tutte le PMI costituite in forma di S.r.l. ne possono approfittare.
Le norme dettate dalla Consob in materia di equity crowdfunding
Se ancora non lo sai, l’equity crowdfunding è quello in cui, investendo anche una cifra ridotta, acquisti un titolo di partecipazione in una società. Nel mondo degli investimenti immobiliari, quindi, significa che stai acquistando una quota della società che realizza il progetto, pur non diventando proprietario dell’immobile.
Questa tipologia di investimento è regolamentata dalla Consob. Per semplificare:
- Chi gestisce i portali web su cui vengono offerte opportunità di equity crowdfunding deve essere iscritto ad un apposito Registro, con tanto di delibera di autorizzazione. Se il sito ha sede all’estero, deve avere una stabile organizzazione in Italia.
- I gestori dei siti di crowdfunding devono corrispondere a determinati requisiti di “onorabilità”, e sono obbligati ad operare con correttezza e trasparenza, evitando il conflitto di interessi. Devono inoltre aderire ad un sistema di indennizzo volto a tutelare gli investitori.
- Il sito web deve obbligatoriamente contenere, in forma chiara e trasparente, le informazioni relative al tipo di investimento ed al gestore. Ad esempio, quelle relative alla modalità di selezione delle opportunità di crowdfunding, ai costi a carico dell’investitore…
- Una quota pari al 5% degli investimenti offerti deve essere sottoscritta da investitori professionali.
- La start-up o PMI che viene finanziata deve prevedere nel suo statuto la possibilità di recedere dalla società. Deve inoltre comunicare ai soci e pubblicare sul suo sito web i patti parasociali.
E il lending crowdfunding?
Questa modalità di crowdfunding prevede che l’investitore presti del denaro a chi vuole realizzare un progetto, nel nostro caso immobiliare, in cambio di interessi.
Con la delibera 584/2016, Banca d’Italia ha dichiarato che il lending crowdfunding è consentito nel nostro Paese, purché “nel rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti (ad esempio, attività bancaria, raccolta del risparmio presso il pubblico, concessione di credito nei confronti del pubblico, mediazione creditizia, prestazione dei servizi di pagamento)”.
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